Art. 18.
(Certificazione di ecocompatibilità
e marchio di garanzia).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza unificata,

 

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stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2.